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End of Waste di carta e cartone, cambiano i sistemi di gestione.

Dal 9 febbraio sono cambiati i sistemi di gestioni End of Waste di carta e cartone. Ecco ciò che le aziende devono sapere su come comportarsi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 9 febbraio è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente n° 188 del 22 settembre 2020. Per chi opera nel settore, si tratta di un documento molto importante. Definisce i nuovi requisiti tecnici per la cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) da carta e cartone.

In particolare, fissa le nuove regole che devono essere rispettate affinché i rifiuti in questione, possano cessare di essere qualificati rifiuti. Il tutto con l’obiettivo di rendere ancora più circolare questo comparto già campione di sostenibilità.

End of Waste di carta e cartone: sistemi di gestione

Il produttore deve applicare un sistema UNI EN ISO 9001, che dimostra il rispetto dei requisiti di questo regolamento. L’accertamento di conformità deve avvenire con cadenza almeno semestrale.
A prescindere va effettuato al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso che deve essere inteso come il flusso continuo di rifiuti individuati dai codici EER (CER). Come per le analisi merceologiche, l’analisi per l’accertamento di conformità va fatta alla prima produzione di carta EoW e su tutte le tipologie prodotte come da norma UNI EN 643. Successivamente basterà un controllo ogni 6 mesi o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Chiaramente, l’analisi non deve essere fatta su ogni singolo lotto di produzione poiché la verifica dei requisiti viene fatta a conclusione delle operazioni di trattamento. L’accertamento di conformità deve essere effettuato da un Laboratorio di analisi accreditato e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

L’organismo certificato che effettua l’accertamento non deve essere necessariamente esterno (un laboratorio di analisi certificato ISO 9001 è sufficiente).

Trattandosi di una verifica merceologica, l’analisi può essere anche fatta dall’impresa che produce la carta EoW purché essa adotti un piano di campionamento ai sensi della norma UNI 10802 e la procedura gestionale interna sia formalizzata nel sistema ISO e tracciabile.

Cosa cambia per le aziende?

Gli impianti fino al 9 febbraio erano autorizzati a produrre “materia prima seconda costituita da carta e cartone”. Da quel giorno hanno avuto 180 giorni di tempo per riorganizzare il proprio processo di produzione e presentare all’autorità competente una domanda di aggiornamento della propria autorizzazione. Presentata la domanda, visto che i tempi necessari agli enti per l’adeguamento delle autorizzazioni non erano stati definiti nel decreto, hanno avuto la possibilità di produrre fin da subito “carta e cartone recuperati”.

Questo purché se ne attestino le caratteristiche con apposita dichiarazione di conformità. In sintesi, per semplificare e per consentire a tutti i soggetti coinvolti di comprendere la natura dei materiali gestiti:

– fintanto che l’impianto non ha modificato il proprio processo produttivo continuerà a produrre secondo le procedure già autorizzate e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di “materia prima seconda costituita da carta e cartone conforme alle norme di cui al D.M. 5 febbraio 1998”;

– successivamente alla richiesta di aggiornamento della propria autorizzazione (che comunque deve avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 23 agosto 2021) potrà cominciare a produrre secondo i nuovi criteri indicati dall’articolo 3 e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di “carta recuperata ai sensi del d.m. 188/2020”, redigendo una dichiarazione di conformità per ogni lotto;

– decorsi 180 giorni ed in assenza di una domanda di aggiornamento l’impresa non avrà titolo per garantire la cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone trattati e dovrà gestirli come un rifiuto a tutti gli effetti.