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Adeguati assetti: a cosa servono?

Come già visto in questo articolo, l’art. 3 del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) – introdotto con il D. Lgs. 14/2019 – prevede che l’imprenditore collettivo (ossia la società commerciale, sia essa di persone o capitali) istituisca un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 2086 C.C. ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

In concreto, in cosa consiste questo “adeguato assetto” e come è possibile prevedere tempestivamente l’emersione della crisi?

Il citato art. 3 CCII dispone che gli adeguati assetti devono consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario in base alle specifiche caratteristiche dell’impresa
    verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare alcuni precisi indicatori della crisi
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo e a effettuare uno specifico “test pratico” per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

    Adeguati assetti: dall’intuito dell’imprenditore al pragmatismo manageriale

    Al di là di ogni tecnicismo, ciò che si evince dalla lettura delle nuove disposizioni normative è il passaggio da una gestione aziendale lasciata all’intuito imprenditoriale a una, invece, caratterizzata da una spiccata managerialità nell’ambito della finanza aziendale, al fine di evitare di scivolare in una zona di pericolo dalla quale non è più possibile tornare indietro, ossia quella della impossibilità del risanamento.

In conclusione, qual è il rischio che si corre dal “metter la testa sotto la sabbia”, non provvedendo all’istituzione dell’adeguato assetto richiesto dalla Legge?

Abbiamo già visto che il mancato adeguamento alla normativa espone gli amministratori ad ingenti rischi in termini di responsabilità previsti dall’art. 2476, 6° comma, C.C. (gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale).
Ma il mancato adeguamento comporta anche il rischio di informative dannose o addirittura false nel bilancio d’esercizio. Infatti, l’indicazione circa l’adeguamento in parola va ormai indicata anche nella Relazione sulla Gestione allegata al bilancio (nei casi di esonero dalla stessa, nella nota integrativa, con il risultato che, se si omette l’indicazione, si attesta implicitamente di non aver eseguito l’adempimento (con tutte le negative ripercussioni in tema di rapporti con il sistema bancario e creditizio).
Infine, nel peggiore dei casi, se, si dichiara falsamente di aver provveduto, si incorre nel reato di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 C.C..

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