La rimozione degli amministratori dalla carica per inadempimento è una tematica di rilievo nell’ambito del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) e del Codice Civile (C.C.). Questo articolo esplora l’importanza degli “adeguati assetti” e le conseguenze legali per gli amministratori di SpA e Srl in caso di mancata adozione delle misure.
Abbiamo più volte rimarcato nei precedenti articoli come i citati articoli di legge prevedano, per gli amministratori, l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
In questa sede, dobbiamo sfatare una convinzione errata che è fin troppo diffusa. È vero che la normativa è di recente introduzione, ma sbaglia chi crede che sia eccessivo allarmarsi in caso di mancata istituzione degli “adeguati assetti”. Due recenti provvedimenti delle sezioni giudiziarie specializzate in materia di impresa hanno previsto la sostituzione degli amministratori inadempienti alla nuova normativa con amministratori di nomina giudiziaria.
Le gravi irregolarità di Gestione e la Rimozione degli Amministratori: lezioni da Milano e Cagliari
Con Ordinanze emesse rispettivamente il 18/10/2019 e il 19/01/2022, il Tribunale di Milano e il Tribunale di Cagliari hanno accertato l’esistenza di gravi irregolarità di gestione in alcune aziende in cui gli amministratori in carica non avevano provveduto ad istituire gli “adeguati assetti”. I provvedimenti citati hanno disposto la revoca di costoro e la nomina degli amministratori giudiziari ai sensi dell’art. 2409 c.c.. Le motivazioni, in sintesi, sono riassumibili nel fatto che la condotta dell’amministratore che si limiti a verificare la crisi dell’impresa, senza adottare i rimedi necessari per il superamento della situazione, non è allineata ai doveri gestori previsti dall’art. 2086 c.c.. Pertanto, la mancata attivazione dell’amministratore, tale da compromettere le prospettive di uscita dalla crisi, si configura come una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. che legittima la rimozione dell’amministratore dalla carica (Trib. Milano). Non solo: anche qualora la società si trovi in una situazione di equilibrio economico e finanziario, ma non abbia adottato gli “adeguati assetti” previsti dall’art. 2086 c.c., deve essere disposta la nomina di un amministratore giudiziario; la funzione degli adeguati assetti, infatti, è proprio quella di evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente in situazioni di crisi o, peggio, di perdita della continuità aziendale, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali di allerta precoce e, di conseguenza, di assumere le iniziative necessarie (Trib. Cagliari).
Buon Governo aziendale: gli Adeguati Assetti come difesa dai Rischi
In conclusione, l’istituzione e la formalizzazione degli “adeguati assetti” in un documento messo a disposizione dei soci e, in generale, di tutti i portatori di interesse (c.d. stakeholders) è una manifestazione di buon governo dell’azienda, che tutela gli amministratori dal rischio di rimozione dalla carica e, come abbiamo visto nei precedenti articoli, dal rischio di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di integrità del patrimonio sociale.
È ormai chiaro che non è più possibile attendere, magari in attesa di vedere “cosa fanno gli altri”; è invece il momento di essere coscienti della necessità di una gestione dell’azienda di tipo manageriale e finanziariamente consapevole, che consenta agli amministratori di eseguire un salto di qualità verso un’attività di direzione conforme alle richieste di trasparenza informativa richieste dalla legge, ma ancor di più da soci, banche, fornitori, clienti e dipendenti.